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Portabilità del mutuo - surrogazione (art. 8):L' art. 8 della Legge 40/2007 sulla portabilità del mutuo introduce la libertà per il debitore di passare da una banca ad un' altra senza oneri e senza perdere i benefici fiscali. Anche se può sembrare ovvio, non lo era prima dell' entrata in vigore del decreto legge 7/2007. Il meccanismo utilizzato da tale norma è quello della surrogazione per volontà del debitore, ai sensi dell' art. 1202 c.c. Trattasi pertanto di un istituto già previsto dal nostro ordinamento, ma non applicabile nei rapporti con gli istituti di credito a causa di apposite clausole che venivano inserite nei contratti di mutuo da parte degli stessi istituti. Ora, invece, non solo è possibile per il debitore cambiare banca in favore di un' altra banca che offre condizioni più vantaggiose, ma a tale volontà del debitore la banca non può opporsi. inoltre tale "passaggio" deve avvenire senza oneri per il debitore il quale non perde neppure i benefici fiscali di cui abbia eventualmente goduto. Si deve comunque rilevare che la surrogazione ex art. 1202 c.c. è soggetta a tre condizioni:
Rispetto alla normativa esposta, il nuovo decreto legge 7/2007 dispone inoltre che:
Per concludere, si noti che il legislatore, per sanzionare eventuali clausole contrarie a quanto sopra disposto, ha utilizzato la categoria della nullità . Ha infatti specificato espressamente che eventuali clausole contrarie o che rendano più oneroso quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8 sono nulle, senza che tale nullità comporti la nullità dell' intero contratto. |


