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Portabilità del mutuo – surrogazione (art. 8): L'art. 8 della Legge 40/2007 introduce la libertà per il debitore di passare da una banca all'altra senza oneri e senza perdere i benefici fiscali. Anche se può sembrare ovvio, non lo era prima dell'entrata in vigore del decreto legge 7/07. Infatti, il meccanismo utilizzato da tale norma è quello della surrogazione per volontà del debitore, ai sensi dell'art. 1202 c.c. Trattasi pertanto di un istituto già previsto dal nostro ordinamento, ma non applicabile nei rapporti con gli istituti di credito a causa di apposite clausole che venivano inserite nei contratti di mutuo da parte degli stessi istituti. Ora, invece, non solo è possibile per il debitore cambiare banca in favore di un'altra banca che offre condizioni più vantaggiose, ma a tale volontà del debitore la banca non può opporsi ed inoltre il cambiamento deve avvenire senza oneri per il debitore il quale non perde neppure i benefici fiscali di cui abbia eventualmente goduto. Si deve comunque rilevare che la surrogazione ex art. 1202 c.c. è soggetta a tre condizioni: • il nuovo mutuo e la quietanza del vecchio mutuo devono risultare da atto avente data certa; • nel nuovo mutuo va indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata dalla nuova banca; • la quietanza rilasciata dalla banca surrogata deve indicare la dichiarazione del mutuatario circa la provenienza della soma impiegata nel pagamento. Rispetto alla normativa codicistica esposta, il decreto legge dispone inoltre che: - la surrogazione può essere praticata per qualsiasi tipologia di finanziamento bancario (non solo per i mutui); - la vecchia banca, come detto, non può opporsi alla surrogazione eccependo ad esempio che il contratto di finanziamento non consente l'estinzione anticipata; - si mantiene la vecchia iscrizione ipotecaria, annotando a margine di essa la surrogazione; tale annotazione può avvenire semplicemente presentando all'ufficio dell'agenzia del Territorio una copia autentica dell'atto di surrogazione. Alcuni hanno rilevato che la norma in esame pone due ordini di problemi: - il trattamento fiscale dell'atto di surroga, considerato che molti uffici delle Entrate e del Territorio hanno finora spesso impedito di considerare le imposte di surrogazione assorbite nell'imposta sostitutiva pagata in occasione della stipula dell'originario contratto di mutuo poi estinto per surrogazione; tuttavia deve ritenersi che, in base all'interpretazione letterale dell'art. 15 del DPR 601/73, gli atti di surroga tra istituti bancari godano dei benefici di cui allo stesso decreto, a condizione che siano riferiti ad operazioni di finanziamento a medio – lungo termine. - l'improprietà del linguaggio usato dal legislatore (“benefici fiscali per l'acquisto della prima casa”) porta a ritenere che la surrogazione escluda la decadenza da qualsiasi beneficio fiscale di cui il mutuatario abbia goduto, senza alcuna distinzione. Per concludere, si noti che il legislatore, per sanzionare eventuali clausole contrarie a quanto sopra disposto, ha utilizzato la categoria della nullità . E' disposto espressamente che eventuali clausole contrarie o che rendano più oneroso quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8 sono nulle, senza che tale nullità comporti la nullità dell'intero contratto. Leggi il testo completo della Legge 2 aprile 2007 n. 40
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